Estratto da: Il dizionario di “dircomm.it” il diritto commerciale d’oggi.

Processo aziendale (denominato anche “esternalizzazione”) con cui un’impresa dismette la gestione di parte della propria attività produttiva, di un servizio o di una funzione aziendale per affidarne la gestione ad un’altra impresa (denominata outsourcer, ovvero provider). La medesima espressione di outsourcing designa pure il contratto, con cui il provider si impegna a svolgere quella fase produttiva, quel servizio o quella funzione aziendale a favore della prima impresa, utilizzando le strutture ed solitamente anche il personale dismessi dalla medesima; tale contratto, pur comprendendo prestazioni simili a quelle di un contratto di appalto o di somministrazione, assume nella pratica una sua tipizzazione.

Qualora il provider, per lo svolgimento dell’incarico affidato in outsourcing, assuma lavoratori che già svolgevano l’attività o servizio nell’impresa rifornita, si discute circa la configurazione dell’operazione come cessione di ramo aziendale (e, quindi, circa l’applicabilità degli strumenti a tutela dei lavoratori previsti per quest’ultimo caso). Nell’ambito della riforma Biagi del lavoro, è prevista la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, con rinvio all’art. 1676 cod. civ., nel caso in cui un’impresa affidi ad altra impresa un appalto da eseguire utilizzando il ramo d’impresa ceduto (art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto il 6° comma dell’art. 2112 cod. civ.).

L’outsourcing serve per focalizzare l’impresa sull’attività principale (perciò può essere accostato all’operazione di spin-off), ossia il c.d. core business e può presentarsi pure in attività non imprenditoriali, come nel caso della Pubblica Amministrazione, per l´affidamento a terzi di servizi non caratteristici della stessa Amministrazione (vedi, da ultimo, la “esternalizzazione” dei servizi prescritta alle aziende sanitarie ed ospedaliere dall’art. 49 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

L’operazione in questione si distingue dal decentramento produttivo, con cui un’impresa smette di essere produttrice dei propri prodotti, affidandone la realizzazione su commissione a tante piccole imprese (c.d. “terziste”).

Fonti

art. 29 of the law 28 Decembers 2001, n. 448 (modified from the law 16 January 2003, n. 3); art. 32 of d. lgs. the 10 september 2003, n. 276